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Legge Regionale n.7 del 13/04/01 ARTICOLO 1: Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni previste dal codice della strada. 10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. ARTICOLO 2 Norme comuni 3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L’uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti. ARTICOLO 4 : Aree destinate ad aziende ricettive all’aria aperta 1. Le aziende ricettive di cui all’articolo 1 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente. 2. L’insediamento delle aziende ricettive all’aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3. 3. Qualora l’azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato da uno studio geologico di cui al comma 2, il Comune predispone uno studio idrogeologico dell’area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi. 4. Il Comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve censire le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico ed adottare ogni provvedimento atto a garantire la pubblica incolumità. Per quanto riguarda finanziamenti per la realizzazione di tali aree sia ad Enti pubblici che privati, non esiste nessuna normativa specifica. ARTICOLO 5 : Concessione edilizia 1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui alla presente legge è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio che dovrà essere accompagnata dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l’incidenza del progetto proposto. ARTICOLO 6 : Classificazione, criteri, validità e revisione 1. La Provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta. 2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle. 5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio. 6. L’interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla Provincia di rivedere la classificazione. ARTICOLO 7 : Procedura per l’attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità 1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’azienda ricettiva concernente la qualità ed la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell’ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall’ultimazione dei lavori. 6. La classificazione attribuita all’azienda ricettiva è esposta al pubblico. ARTICOLO 8 : Attrezzature, impianti ed arredi 2. E’ assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienicosanitarie riservate. ARTICOLO 9 : Autorizzazione all’esercizio 1. L’esercizio delle aziende ricettive all’aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, competente per territorio, su domanda di chi abbia titolo per assumerne la gestione. Codice della Strada ARTICOLO 185 CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTO-CARAVAN. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992 n. 495 136. (ART. 39 COD. STR.) SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI 20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti. 9 CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (ART. 185 CODICE DELLA STRADA) 378. (ART. 185 COD. STR.) IMPIANTI DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO 1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonché il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, deve inoltrare al Comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrerà prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 3. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 4. Per la realizzazione di impianti igienico sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 5. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione. |
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