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Comunicato urgente a tutti i caravanisti :Si segnala che è opportuno controllare che sul tagliando dell'assicurazione esposto sulla trattrice, vi sia riportata la voce che segnala la presenza del gancio di traino (RIMOR.). Controllare oltremodo che anche sulla Polizza sia operativa la Responsabilità Civile sul gancio (consigliabile tenere una fotocopia in auto). In caso di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, se ciò non fosse dimostrabile, si rischia il sequestro della caravan e una multa intorno ai 730,00 euro.
CONVENZIONE T-LINK - Confederazione Italiana Campeggiatori  PERIODO APPLICAZIONE - ANNO 2010
in riferimento alla Vostra richiesta, Vi informiamo che la nostra compagnia applicherà uno sconto del 5% sulle tariffe low cost 2010 (non cumulabili con altre riduzioni) valide per la linea Genova Voltri – Termini Imerese – Genova Voltri.
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oppure via fax nr. 010-5741902 inviando la copia della tessera CCI.
Il pagamento dei biglietti acquistati potrà essere effettuato tramite carta di credito ( Visa –No Elektron, American Express, Mastercard) o con bonifico bancario (le coordinate saranno comunicate al momento della prenotazione). Gli sconti saranno applicati sempre sulla tariffa netta escluse Tasse, Diritti e Bunker
Surcharge.

La convezione non sarà applicata alle prenotazioni tramite agenzie di viaggio ed ai veicoli commerciali.

Soccorso Stradale Caravan Un nostro Socio caravanista, di recente, ha trascorso un fine settimana movimentato in quanto – mentre era in viaggio con la propria autovettura e caravan al traino – ha avuto un guasto alla vettura. Affrontato e superato il problema, ha voluto contattare la propria Compagnia di assicurazione per sapere se aveva diritto ad essere trainato. Nessuno ha saputo dire come si sarebbe potuto risolvere il problema con una caravan al seguito.

Confedercampeggio ha immediatamente contattato alcune Compagnie di assicurazioni ed anche l’ACI, giungendo alla seguente conclusione: Innanzitutto quando si chiama il carro attrezzi, vuoi tramite le colonnine SOS dell'autostrada, vuoi con il cellulare in caso di problemi al di fuori della rete autostradale, bisogna SPECIFICARE CHE SI HA UNA ROULOTTE AL TRAINO. Il carro attrezzi arriva munito di gancio di traino e ricovererà auto e caravan presso la più vicina officina.

Per quanto, poi, riguarda gli iscritti all’ACI qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia il veicolo trainante che l’eventuale rimorchio sino a 2.500 Kg di massa complessiva (ad esclusione del carrello - appendice), il Socio potrà usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli se non ha già utilizzato le prestazioni previste per veicolo diverso da quello associato; in caso contrario verranno applicate le tariffe esclusive riservate ai Soci sul soccorso eccedente. Il soccorso stradale (auto associata e caravan non associata) viene erogato in gratuità - su esplicita richiesta del socio - sia all'auto immobilizzata (per guasto o incidente) che alla caravan marciante; l'intervento viene eseguito con 2 carri attrezzi e potrebbe non essere contestuale per motivi operativi; sulla tessera verranno caricati 2 soccorsi: uno alla targa associata e uno alla persona. Il soccorso per la caravan è plafonato a 2 volte l’anno (illimitato, invece, all’auto associata).

- L' auto a casa (anche dall’estero) viene erogata in gratuità - alle condizioni previste nel regolamento (immobilizzo dovuto a guasto o incidente, 6 ore di manodopera) – solo per l'auto associata. La caravan può essere trasportata a casa a pagamento (tariffa soci). Alla luce di quanto sopra è consigliabile associare sempre ambedue i veicoli.

Pertanto, sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea + Andorra, Croazia, Liechtenstein, Marocco, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Svizzera e Tunisia, su strade e autostrade, chiamando dall'Italia il Numero Verde 803.116 o, dall'estero, il numero +39.02.66.165.116, il Socio ACI Gold può richiedere il soccorso stradale sia per il veicolo sul quale si trovi a viaggiare che per il caravan (di massa complessiva fino a 2.500 kg).

Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan 

 Ministero dell'Interno - Circolare prot. n. 277 del 14 gennaio 2008
 

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo
Direzione Generale UTG
 


CIRCOLARE Prot. n. 277 del 14 gennaio 2008


OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.


Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinché ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze.

Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia.

In particolare:

L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del Codice della Strada.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2).

Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c. 3).

E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).

Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3)

Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. b).

Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).

Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. F).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).

Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e).

Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c. 1 lett. f).

Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h).

Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.

Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.

Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale.

A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.

Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:

- la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
- la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”;
- l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan;
- la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli.

Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.

Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada.

L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7(regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.


DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ...”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.

Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.

In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.

Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “.... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”

Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.

Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi lo spazio esterno al veicolo.

La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.

L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).

E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...”.

Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.

Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.

Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.

Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.

E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.

Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc .....

Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).

Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.

In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.

Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.

(dal sito Piemmenews.it)
 

 

Norme anti inquinamento

nella

Repubblica Tedesca

Dall’inizio di quest’anno in Germania tutti i veicoli a motore, anche dei visitatori stranieri, devono esporre la Feinstaubplakette, un bollino che certifica la classe di inquinamento del mezzo e consente di poter circolare nelle Umweltzone, le Zone Ambientali istituite nelle principali città tedesche. In Italia questo bollino è rilasciato da DEKRA, attraverso i suoi 700 centri di revisione affiliati.

Dal 1 gennaio di quest’anno, per le vetture che circolano nelle Zone Ambientali (le cosiddette Umweltzonen) di alcune città tedesche si è resa obbligatoria l’esposizione di un bollino (definito Feinsteinblaupakette), che ne identifica la classe di inquinamento. Una specifica cartellonistica avvisa dell’inizio e della fine delle Zone Ambientali a traffico limitato e indica chi può accedervi e transitarvi.

Quattro sono le tipologie di classi previste: gruppo 1 - nessun bollino; gruppo 2 – bollino rosso; gruppo 3 – bollino giallo; gruppo 4 – bollino verde. Il gruppo 1 non può accedere ad alcuna zona; i gruppi 2 e 3 hanno accesso con restrizioni di percorso; il gruppo 4 non ha alcuna limitazione di percorso.

In Italia, la Feinstaubplakette per i veicoli nazionali ed esteri di proprietà di privati è un servizio offerto in esclusiva da DEKRA attraverso la rete di centri di revisione di DEKRA Revisioni Italia.
E’ sufficiente recarsi presso un centro di revisione affiliato al Network DEKRA Revisioni (ce ne sono circa 700 in tutta Italia) con la carta di circolazione del mezzo per la raccolta dei dati rilevanti. Il personale del centro di revisione DEKRA provvederà a fotocopiare il documento e a trasmetterlo ai tecnici DEKRA per l’identificazione del gruppo inquinante e il rilascio della Feinstaubplakette corrispondente. Nell’arco di una settimana il cliente riceve il bollino sul quale sarà riportato il numero di targa e il sigillo di validazione DEKRA.

Quali sono le zone “Umweltzone” già istituite?
Le Zone Ambientali già istituite al primo gennaio sono: Augsburg, Berlino, Colonia, Friburgo, Hannover, Heidelberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Mühlacker, Monaco, Neu-Ulm, Pforzheim, Pleidelsheim, Regensburg, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stoccarda. Quelle già attive sono Berlino, Colonia e Hannover; dal 1 marzo 2008 progressivamente verranno attivate le altre.
Maggiori informazioni sulle Umweltzonen già attive dal 1° gennaio 2008 o in via di attivazione a partire dal 1° marzo e relative mappe sono disponibili sul sito dell’Ufficio Federale per l’Ambiente (Umwelbundesamt).
www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Umweltzonen/index.htm (in tedesco)

Come sapere se un veicolo otterrà almeno il bollino rosso del Gruppo 2?
Esistono delle tabelle specifiche che rimandano alle normative CEE sulle emissioni inquinanti, normalmente ad uso dei tecnici. I veicoli che in nessun caso potranno ottenere la Feinstaubplakette sono quelli appartenenti al Gruppo 1. Per quanto riguarda le automobili a benzina sono tutte quelle che non rispondono almeno alla normativa 91/441/CEE (Euro 1) e, per le vetture diesel, quelle che non rispondono almeno alla normativa 94/12 CEE (Euro 2).
Per semplificare, si può fare riferimento alla data di prima immatricolazione, per cui vale la seguente regola: non ottengono alcun bollino tutte le vetture a benzina immatricolate fino al 31/12/1992 e tutte le vetture diesel, non equipaggiate di filtro antiparticolato, immatricolate fino al 31/12/1996.

Per quali veicoli è obbligatorio il bollino?
Il Bollino per le Polveri Sottili è obbligatorio per tutti i veicoli a motore (automobili, commerciali leggeri e medi, camion e bus) che devono transitare nelle Zone Ambientali anche solo per una volta o regolarmente; ciò vale anche per i veicoli stranieri e dei non residenti. Sono esclusi i motocicli, le auto storiche, i mezzi agricoli e movimento terra, le ambulanze e i veicoli speciali.

Quanto costa acquistare in Italia il bollino?
Il costo al pubblico della Feinstaubplakette è di € 18.00 + spese di spedizione (1,40 € per posta prioritaria o 2,80 € se viene richiesta la raccomandata). Su esplicita richiesta del cliente, la Feinstaubplakette può essere spedita anche direttamente a casa.

Cosa comporta per un cittadino straniero la circolazione non autorizzata in una Zona Ambientale?
Transitare nelle Umweltzonen senza Feinstaubplakette comporta una sanzione pecuniaria di 40 € e per un automobilista con patente tedesca comporta anche 1 punto a Flensburg.


Per informazioni e comunicazioni:   federcampeggiolombardia@gmail.com